Disposizione transitoria
All’art. 20 del dls 219/2006, modificato il 29 dicembre 2007 è previsto: “Per i medicinali omeopatici presenti sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995, resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto;l’autorizzazione o la registrazione semplificata di tali prodotti è rilasciata secondo la disciplina del presente decreto. Tali prodotti sono soggetti alla procedura semplificata di registrazione prevista dagli articoli 16 e 17, anche quando non abbiano le caratteristiche di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell’articolo 16; quando ricorra quest’ultima ipotesi, il richiedente è tenuto comunque a provare la sicurezza del prodotto, avendo riguardo alla sua composizione, forma farmaceutica e via di somministrazione.
